IL PRINCIPATO DI CASTRUM SEPULCHRI

I documenti ci spiegano come gli Abati del monastero di Lérins abbiano potuto fregiarsi del titolo di Principe e come tale titolo sia stato incardinato con il Castrum Sepulchri (cioè Seborga).

La libera potestà di Seborga è evidente nel testamento di Guidone (Marchese Guido di Ventimiglia) del 15 marzo 954. In questo documento, il territorio di Castrum de Sepulchro (Seborga) è consegnato all’Abate Alberto di Lérins cum mero et libero imperio.

La fine del secolo X è caratterizzata da tragiche vicende; a Papi si contrappongono antipapi e neppure l’Impero è scevro da faide. Ricordiamo, ad esempio, che Papa Benedetto VII cercherà di annullare il testamento di Guidone tanto è che nel 982 l’abate di Lérins sarà costretto a lasciare il monastero presente sull’isola di Sant’Onorato e a rifugiarsi a Seborga.

Tuttavia l’operato dei monaci cavalieri di Seborga era ben visto dall’imperatore Corrado in quanto questi, “essendo avvezzi alle armi quanto alla fede” tenevano lontani i Saraceni dalle coste del Ponente.

Gli storici narrano una lotta interna al mondo religioso per il dominio sull’isola di Sant’Onorato: da una parte i monaci Cluniacensi (dell’Ordine di San Benedetto) e dall’altra un gruppo di fuoriusciti dall’Ordine e fondatori di un nuovo Ordine: i Cistercensi. Bisognerà attendere l’anno 1073 per vedere i monaci/cavalieri di Seborga riprendersi l’isola di Lérins ed il monastero.

Sarà l’Imperatore Enrico IV a dichiarare Castrum de Sepulchro principato Imperiale per antico privilegio, cum mero et libero et mixto imperio e cum gladii potestate. Questo ci fa capire come fossero i monaci/cavalieri residenti a Seborga ad essere investiti della sovranità, piuttosto che i chierici del monastero di Lérins, in quanto ci è difficile pensare che il potere della spada venisse affidato a degli ecclesiastici.

Papa Gregorio VII non volendo certamente dare all’Impero questo vantaggio, riconoscerà allora a Castrum Sepulchri i privilegi di principato “per antica, esercitata consuetudine”. Seborga diventa così un feudo a tutti gli effetti giacché definire Seborga unicamente attraverso i privilegi di nullius diocesis sarebbe riduttivo; il Priore del Castrum Sepulchri potrà fregiarsi del titolo di Eminentissimo Principe.

Gli storici scrivono: “dal 1159 la sovranità di Seborga viene pertanto retta dalla Paupera Militia Christi di cui diventa di fatto e strategicamente lo Stato Sovrano come si legge negli atti di papa Alessandro III.

E ancora: “la pregiatissima e ambita Titolarità di Principe di Seborga assunta nel 1159 da colui che era assurto al gran magistero del Cavalierato Cistercense aveva dato a Seborga l’onore di essere Sovranità Temporale di quell’Ordine Cavalleresco”. E più oltre: “A seguito della chiusura ufficiale della Povera Milizia di Cristo dal 1365 seppure indirettamente il Principato venne guidato dall’Ordo Sancti Sepulchri, l’Ordine cavalleresco e monastico di Seborga, istituito dall’abate aragonese Pons Lance.”

Possiamo quindi affermare che Seborga è un Principato abbaziale dotato di nullius diocesis e ciò ci fa capire la diretta connessione di questo territorio con il Papa da un lato e, in virtù dell’azione militare dell’Ordine a difesa della Marca del Mare, con il potere imperiale.

Esaminando il tipo di potere esercitato sul territorio e sulla popolazione, va detto che l’Ordine e cioè i monaci/cavalieri esercitarono un potere assoluto sul feudo seborghino come traspare dal cum mero et libero et mixto imperio cum gladii potestate.

Da ciò ne consegue che Seborga è stata e continua ad essere un territorio “inalienabile” sia per divieto testamentario (Marchese Guidone di Ventimiglia) che per intrinseco diritto di Sovranità Religiosa e Temporale come da disposizioni del Papa e dell’Imperatore.

In sostanza il titolo di Eminentissimo Principe non avrebbe potuto essere assunto da alcun laico se non un abate investito o da un membro dell’Ordine militare/monastico di derivazione cistercense (i cosiddetti Cavalieri Bianchi fondati dall’abate Pons Lance nel 1365).

Per secoli questa è stata la tradizione. Poi, a partire dal febbraio 1729, a seguito della dipartita dei religiosi dall’isola di Sant’Onorato (sede del monastero di Lérins) il principato abbaziale di Seborga sarà retto da membri dell’Ordine Cavalleresco regolarmente investiti dal Capitolo Generale.

Le vicende vanno avanti per secoli. Dobbiamo arrivare al 1995 per assistere a qualcosa di “innovativo”.

Il Priore dei Cavalieri Bianchi Giorgio Carbone (per questo motivo principe di Seborga), nel 1995 pubblica gli “STATUTI GENERALI e i principali DECRETI emanati nel Sovrano Principato di Seborga”. Questi statuti constano in 18 articoli mentre il Regolamento è invece composto da 70 articoli. In periodi successivi verranno pubblicati dal Principe Giorgio altri Decreti e Leggi.

Dalla lettura di questi Statuti Generali si evince che: “art. 1 – Seborga è un Principato libero e Sovrano, retto da norme democratiche. Il Popolo di Seborga elegge un Principe che lo governa, con forme e nel rispetto degli Statuti Generali e delle Leggi. Le elezioni sono palesi. L’eventuale astensione sancisce sempre voto favorevole”.

È da questo articolo uno degli Statuti Generali che parte un errore storico, ma prima ancora giuridico, trascinatosi per alcuni anni il quale ci ha portati a NON riconoscere gli eventi politici succeduti nel “cosiddetto Principato di Seborga”, in seguito alla morte del Priore Generale dell’Ordine e Principe Giorgio Carbone.

A livello giuridico ciò che è avvenuto a Seborga, anche sotto gli improvvidi consigli di suggeritori, può essere definito solamente come un colossale errore. Infatti, per la storia millenaria del Principato (parliamo di quello vero), per le disposizioni nobiliari consuetudinarie, per diritto consolidato, ciò che il Principe Giorgio Carbone ha effettuato è un atto di disposizione (trasferimento) della sovranità del Principato (da lui stesso al popolo) perpetrato senza disporre tuttavia di alcun titolo per poterlo fare.

La sovranità di Seborga come espresso bene fin dal testamento del Marchese Guidone di Ventimiglia è un bene inalienabile che deve essere tramandato ai posteri nei modi e nelle forme originarie.

Come più sopra ricordato, il potere sul feudo seborghino era affidato ad un Principe scelto dal Capitolo dell’Ordine tra i propri membri; pertanto il tentativo operato dal Principe Giorgio di spostare il potere dal Capitolo Generale dell’Ordine cavalleresco di matrice cistercense (i Cavalieri Bianchi) al popolo è un atto del tutto invalido ed improduttivo di effetti giuridici. La sovranità del Principato, per antica, esercitata e consolidata consuetudine, non può essere trasferita al popolo.

Ciò che il compianto Principe Giorgio ha fatto, come abbiamo ricordato certamente sotto la spinta di personaggi incompetenti di diritto nobiliare, non era certamente in suo potere. Si è trattato di un atto unilaterale il quale non era certamente nelle sue facoltà ma tuttalpiù nel Capitolo dell’Ordine dei Cavalieri bianchi.

Un simile sovvertimento nella disponibilità della sovranità avrebbe potuto avvenire certamente in seguito di una rivolta armata (rivoluzione) e attraverso atti politici di discontinuità con il passato. Ciò avrebbe dovuto coincidere con la fine dell’era “principesca” e con l’inizio di una nuova era, quella della Repubblica di Seborga.

Ma ciò non è avvenuto pertanto noi, dopo avere speso molto tempo, direi alcuni anni, ed energie a chiarirci le idee dal punto di vista storico, nobiliare, giuridico siamo giunti alla conclusione che, tutto ciò che è avvenuto a Seborga a partire dal 1995 in atti e dal 2009 in concreto, (anno della morte del Principe Giorgio) è illegittimo.

Ci teniamo a ricordare che Giorgio ha assunto a suo tempo la carica di Principe in quanto Priore dell’Ordine dei Cavalieri Bianchi (detti anche cavalieri dell’Ordo Sancti Sepulchri o del Venerabilis Ordo Sancti Sepulchri).

Solo dopo anni di attività come Principe di Seborga e Priore Generale dell’Ordine (1995) Giorgio Carbone decideva, arbitrariamente, di rendere il titolo di Principe elettivo da parte dei sudditi. In virtù di questo atto improvvido, concretizzatosi con la edizione degli Statuti Generali del 1995, ne consegue che tutti gli atti effettuati dopo la sua morte – ed in particolare la “elezione” del Principe Marcello Menegatto e successivamente la “elezione” della principessa Nina Menegatto – sono atti illegittimi e dunque invalidi.

Per queste ragioni, il Capitolo Generale dell’Ordine, fino dall’autunno del 2018 si esprimeva affinché il titolo di Principe di Seborga venisse affidato al Priore dell’Ordine suggerendo anche che nel futuro il candidato a questa carica fosse in possesso di un titolo nobiliare come prerequisito.

Ne è conseguito che in data 13 aprile 2019 il Priore Generale Diego Beltrutti di San Biagio veniva nominato Eminentissimo Principe di Seborga.

Come primo atto il neo Principe modificava così l’art. I degli Statuti Generali:

            “Seborga è un Principato libero e sovrano, retto da un Principe in possesso di una solida formazione cavalleresca ottenuta all’interno dei Cavalieri Bianchi; questi governerà il territorio seborghino in modo democratico e nel rispetto della Costituzione”.

Lo stesso si riservava, in ogni caso, il diritto di revisionare l’intera produzione normativa emanata dal Principe Giorgio Carbone avvalendosi anche, oltre alla consulenza dei membri del Capitolo, dei membri del Collegio Giuridico dell’Ordine, anche alla consulenza di esperti esterni in materia giuridica e nobiliare.

Il Collegio Giuridico dell’Ordine

Avv. Michele Miccoli

Avv. Luca Magherini

Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio

Seborga 31-10-2020