Quando si esercita la sovranità.

La Storia e il Diritto ci insegnano che la sovranità su un territorio e su di un popolo si esercita quando un Monarca o un Principe Sovrano:
  •  si serve dello “Jus Imperii”, cioè del diritto al comando;
  • si avvale “Jus Gladii”, cioè del diritto d’imporre l’obbedienza;
  • esercita lo “Jus Majestatis”, cioè il diritto ad essere rispettato ed onorato;
  • possiede lo “Jus Honorum”, cioè il diritto di premiare il valore, la virtù ed il merito.
Il Sovrano ha il diritto ad esercitare e perpetuare la sovranità “Jure sanguinis” all’infinito, ai propri discendenti o comunque agli aventi diritto. Gli inglesi, in questi casi, usano l’espressione “Rex non moritur” nel senso che tale prerogativa si perpetua nel tempo attraverso il passaggio al successivo “Capo di Nome e d’Arme della Dinastia”.

Per grazia di Dio.

Il Sovrano, sia esso un Monarca Assoluto o Costituzionale, o un Principe sovrano esercita il suo mandato “per grazia di Dio”; ciò è sicuramente più evidente per un Principe Sovrano proveniente da un Ordine monastico e/ o cavalleresco come nel caso del Principe di Seborga. Il crisma “omnis potestas a Deo” non è certamente soggetto a limiti vista la discendenza divina.

La perdita delle preogative.

Ma, allora, quando è che un Monarca o Principe sovrano può perdere tali “Prerogative”, quando è che può perdere la sua sovranita? Queste prerogative possono essere definitivamente interrotte in caso di “debellatio”. Con questo termine latino si intende il caso in cui il Monarca o il Principe sovrano rinunci alle sue prerogative, abdichi in favore di altri, venga sconfitto militarmente, venga deposto da una sollevazione popolare, venga ufficialmente sottomesso da un altro Monarca, decida di sottomettersi ad altro Monarca, in seguito a sentenza passata in giudicato.
Quando ci si riferisce alla Sovranità su un territorio (ad es. Il territorio costituente il Principato di Seborga) va detto che esso è l’“oggetto” di tale sovranità e non certamente il “soggetto”. È il Principe sovrano ad esercitare la sua sovranità sul luogo e sulla popolazione individuata come facente parte del Principato, e non viceversa.

Sovranità disgiunta dal territorio

Quindi come fa un Principe (ad es. Diego Beltrutti di San Biagio) a definirsi Principe sovrano di Seborga quando il territorio del Principato è attualmente sotto la amministrazione dell’Italia?
Ciò è possibile in quanto il Principe è stato regolarmente nominato da un Capitolo secondo le antiche tradizioni e successivamente non si è verificata alcuna delle condizioni di “debellatio” sopra ricordate. Va chiarito che la sovranità su un territorio può essere disgiunta dallo stesso. A tal fine citiamo questo illustre parere “la posizione giuridica del S.M.O.M.; quella della Santa Sede, dal 1870 al “Concordato”; della “Croce Rossa Internazionale”; un tempo della “Società delle Nazioni”, poscia delle “Nazioni Unite”, come giustamente ebbe ad osservare l’On. Casilinuovo nella relazione alla Legge 3 marzo 1951 n. 178, sono esempi di sovranità disgiunta da un territorio.
Il Monarca o il Principe sovrano che si venga a trovare senza un territorio continua ad essere tuttavia titolare del doppio patrimonio araldico; quello dello Stato e quello personale. Per quanto riguarda il patrimonio araldico del Principato, il Principe sovrano avrebbe perso questa prerogativa e cioè la sovranità, qualora si fosse verificata una “debellatio”. Cosa che non è avvenuta.
Nella figura del Sovrano spodestato, oltre al legittimo esercizio del Gran Magistero dei suoi Ordini Dinastici (Cavalieri Bianchi), rimane quella speciale, indelebile qualità che lo rende titolare d quel diritto che passa sotto il nome di “Fons Honorum”.

La consegna di onorificenze.

Pertanto, il Principe di Seborga (Diego Beltrutti di San Biagio) può o non può insignire con onorificenze Cavalieri, soggetti encomiabili per valore, virtù e per meriti nei confronti del Principato o per altre ragioni? Certamente sì. Il Principe Diego, essendo un soggetto di Diritto Pubblico Internazionale, non è pertanto compreso quindi nel divieto dell’art. 8 della Legge 178 del 1951. Che poi di fatto eserciti o meno questo diritto è un altro paio di maniche.
A tal proposito va tuttavia ricordato che un cittadino Italiano che accetti un’onorificenza da uno “Stato Estero” (quale è il Principato di Seborga nei confronti dell’Italia) ne può fare un “uso limitato”, direi solamente un uso privato, a meno che il soggetto non richieda al Ministro degli Affari Esteri di poterne fare un uso un uso più ampio, pubblico, e che tale richiesta venga assecondata.