
La sovranità si perde in caso di “debellatio”. Con questo termine latino si intende il caso in cui il Principe sovrano rinunci alle sue prerogative, abdichi in favore di altri, venga sconfitto militarmente, venga deposto da una sollevazione popolare, venga ufficialmente sottomesso da un altro Monarca, decida di sottomettersi ad altro Monarca, in seguito a sentenza passata in giudicato.
La sovranità si esercita quando il Principe esercita il suo potere sui luoghi e sulla popolazione individuata come facente parte del Principato. Non è possibile l’opposto.
Può S.A.S. Diego Beltrutti di San Biagio definirsi Principe sovrano di Seborga quando il territorio del Principato è attualmente amministrato dall’Italia?
Si, è possibile. Il Principe Diego è stato regolarmente nominato da un Capitolo secondo le antiche tradizioni e successivamente non si è verificata alcuna delle condizioni di “debellatio” sopra ricordate.
Il Principe sovrano che si venga a trovare impedito nell’esercitare un potere reale su un territorio (il territorio del principato è attualmente nelle disponibilità della Repubblica Italiana) continua ad essere titolare di un doppio patrimonio araldico; quello del Principato e quello personale.
Il Principe sovrano avrebbe perso la sovranità qualora si fosse verificata una “debellatio”. Tuttavia questa evenienza non è avvenuta.