È approvato lo Statuto dell’Ordine cavalleresco “Pro Virtute” al merito del Principato di Seborga composto di numero quindici articoli.

Statuto dell’Ordine cavalleresco “Pro Virtute” del Principato di Seborga.

Art. 1L’Ordine cavalleresco “Pro Virtute”, definito per volontà del Principe Diego Beltrutti di San Biagio che lo istituisce, vuole ricompensare meriti acquisiti verso il Principato. In particolare nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, della filantropia, dell’impegno sociale, umanitario e spirituale.

Art. 2Il Principe si riserva, per ragioni di stato, di conferire onorificenze anche al di fuori di quanto citato nell’articolo 1.

Art. 3L’ordine “Pro Virtute” al merito del Principato di Seborga comporta i seguenti gradi:

  • Cavaliere,
  • Ufficiale,
  • Grande Ufficiale,
  • Cavaliere di Gran Croce.

Art. 4Nessuno può ricevere, per la prima volta, un’onorificenza di grado superiore a quello di Cavaliere, fatta eccezione per i casi previsti nel precedente art.2 . Le promozioni nei vari gradi richiedono la permanenza di almeno due anni nel grado inferiore.

Art. 5Per benemerenze particolari, per le quali il Ministro di Stato ritenga di promuovere singole proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei primi due commi dell’articolo precedente.

Art. 6I nominativi degli insigniti sono registrati nell’albo dell’Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto. Nell’albo sono indicate succintamente le motivazioni per le quali è stata concessa l’onorificenza. Agli insigniti viene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza recante l’indicazione del numero di registrazione nell’albo dell’Ordine.

Art. 7Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 23 aprile e l’11 novembre. Le concessioni erogate direttamente dal Principe – Art. 2 – possono avvenire in qualunque data.

Art. 8Il Consiglio di Stato esprime il parere sulle designazioni di onorificenze presentate da parte del Ministro di Stato che dovranno essere firmate dal Principe.

Art. 9Il Consiglio di Stato esprime il parere sulle modificazioni dello Statuto, sul numero massimo di candidature da prendere in considerazione per singolo anno e sulle proposte di revoca delle onorificenze concesse.

Art. 10 – Il Consiglio di Stato può nominare un relatore il quale dovrà riferire per iscritto su proposte di onorificenze.

Art. 11 – Le proposte sulle quali il Consiglio di Stato si sia stato espresso con parere contrario non possono essere riprese in esame nei due anni successivi a meno che il soggetto proposto per l’onorificenza abbia acquistato nuove benemerenze.

Art. 12 – La Cancelleria cura la tenuta dell’Albo degli insigniti “Pro Virtute” al merito del Principato di Seborga. L’Albo, suddiviso in classi, indicherà il numero di albo del decorato. Inoltre annoterà succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l’onorificenza.

Art. 13 – La cancelleria non rilascia duplicati di diplomi a suo tempo conferiti. Potrà tuttavia rilasciare attestazioni che dichiarino le risultanze dell’albo.

Art. 14 – Sulle proposte di revoca delle onorificenze il Consiglio di Stato riferisce con motivata relazione al Ministro di Stato il quale può richiedere chiarimenti e nuovi accertamenti.

Art. 15 – Il decreto di revoca, controfirmato dal Ministro di Stato, sarà notificato all’interessato a mezzo di ufficiale giudiziario. Contestualmente l’interessato sarà diffidato a far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa insegna. La Cancelleria annoterà il decreto di revoca  sull’Albo degli insigniti.

Seborga, 10 ottobre 2024