COSTITUZIONE DEL PRINCIPATO DI SEBORGA

TITOLO I. – IL PRINCIPATO – L’AUTORITÀ PUBBLICA

Art. 1. – Il Principato di Seborga è uno Stato sovrano e indipendente nel quadro dei principi generali del diritto internazionale. Il territorio del Principato di Seborga è inalienabile.

Art. 2. – Il Principato di Seborga è uno stato di diritto per cui è impegnato nel rispetto delle norme e delle libertà fondamentali.

Art. 3. – Il Principato di Seborga non fa parte dello Stato Italiano e non dipende dalla sua amministrazione, pur essendo inserito geograficamente nel territorio italiano,

Art. 4. – Il Principato di Seborga dichiara di essere neutrale.

Art. 5. – Il Principato di Seborga riconosce la Repubblica Italiana, gli stati membri dell’Unione Europea e gli stati coi quali intrattiene rapporti diplomatici. Lo stato applica le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 1961 e del 1963.

Art. 6. – Il sistema di governo del Principato di Seborga è la monarchia costituzionale.

Art. 7. – Il potere esecutivo è nelle mani del Principe la cui persona è inviolabile.

Art. 8. –Il Principato di Seborga è dotato di una propria amministrazione pubblica.

Art. 9 – I poteri esecutivo e legislativo sono esercitati dal Ministro di Stato, dai Ministri, dai Segretari di Stato, dagli Alti dignitari dello Stato, dal Consiglio della Corona e dal Consiglio Nazionale.

Art. 10. – Il potere giudiziario è esercitato dalle Corti e dai Tribunali.

Art. 11. – Il Principato di Seborga garantisce la separazione delle funzioni amministrativa, legislativa e giudiziaria.

Art. 12. – La bandiera principesca reca lo stemma del Principe e del suo casato.

Art. 13. – La bandiera nazionale è costituita da otto bande orizzontali bianche e ciano di uguali dimensioni e da uno scudo francese contenete una croce patente rossa sovrastato dalla corona di principe regnante. Il cartiglio recita: Sub Umbra Sedi.

Art. 14. – L’uso della bandiera e dello stemma è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 15. – La Giornata nazionale del Principato di Seborga è fissata il 23 Aprile San Giorgio, patrono dei Cavalieri.

Art. 16. – Il 20 agosto di ogni anno è una festa patronale in memoria di San Bernardo.

Art. 17. – Il Principato possiede una lingua ufficiale. Essa è la lingua italiana.

Art. 18. – I documenti vengono rilasciati in lingua italiana.

Art. 19. – La religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato.

TITOLO II. – LA CORONA
(omissis)